Tasse crypto in Italia: perché c'è tanta confusione (e dove siamo oggi)

Ultimo aggiornamento: 2026-06-04

Perché tanta confusione?

Se hai cercato "come si tassano le crypto in Italia" e hai trovato articoli che si contraddicono, non hai sbagliato tu. Le regole sono cambiate più volte in pochi anni, e molti contenuti online riflettono letture superate senza dirlo chiaramente.

Questa guida non ti dice "la regola è X". Ti racconta quando è cambiata, perché, e dove siamo oggi — con le fonti primarie dell'Agenzia delle Entrate. Per i calcoli, usa i nostri calcolatori. Per la tua situazione specifica, consulta un commercialista.

Prima del 2023: l'analogia con le valute estere

Fino all'anno d'imposta 2022 non esisteva una norma dedicata alle cripto-attività nel TUIR. L'Agenzia delle Entrate applicava per analogia le regole sulle valute estere (art. 67 co. 1 lett. c-ter TUIR): le plusvalenze erano tassabili solo se la giacenza complessiva dei depositi superava €51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nel periodo d'imposta. Soglia alta, difficile da raggiungere per la maggior parte dei piccoli investitori.

Lo staking non aveva una classificazione esplicita. I pochi interpelli dell'epoca (risposte AdE nn. 433 e 437 del 2022) lo inquadravano come reddito di capitale ex art. 44 TUIR — con obbligo di dichiarazione in Quadro RL e, in teoria, possibile applicazione di una ritenuta da parte dell'intermediario. Questa lettura è poi stata superata, ma è ancora presente in molti articoli datati.

2023: la prima disciplina organica

La L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 co. 126 e seguenti, ha introdotto per la prima volta una norma dedicata nel TUIR: la lett. c-sexies al comma 1 dell'art. 67. Dal periodo d'imposta 2023, plusvalenze e altri proventi da cripto-attività sono redditi diversi, con imposta sostitutiva del 26%.

Novità principali rispetto al regime precedente:

  • La soglia €51.645,69 è abolita; al suo posto una franchigia di €2.000 annui
  • La permuta tra cripto-attività con identica funzione economica non è fiscalmente rilevante
  • Lo staking passa da reddito di capitale (art. 44) a reddito diverso (art. 67 c-sexies) — stessa categoria delle plusvalenze
  • Introdotto l'obbligo di monitoraggio in Quadro RW con imposta sulle cripto-attività (IC) dello 0,20%

La stessa legge ha previsto due misure straordinarie: la rivalutazione al valore al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva del 14%, e la regolarizzazione delle posizioni pregresse (Quadro RW non compilato negli anni precedenti).

La Circolare AdE n. 30/E del 27 ottobre 2023 ha poi fornito i chiarimenti applicativi su questa disciplina, confermando tra l'altro che i premi da staking sono tassati al momento dell'accredito sul valore lordo in euro, senza possibilità di dedurre le commissioni trattenute dalla piattaforma.

Il caso dello staking: da Quadro RL a Quadro RT

È utile seguire la classificazione dello staking come filo conduttore, perché mostra bene come la stessa operazione abbia ricevuto trattamenti diversi in pochi anni.

  • Fino al 2022 (regime valute estere): nessuna norma specifica. I pochi interpelli disponibili (nn. 433 e 437/2022) suggerivano reddito di capitale ex art. 44, Quadro RL.
  • Dal 2023 (L. 197/2022 + Circ. 30/E/2023): lo staking rientra negli "altri proventi da detenzione di cripto-attività" ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies — redditi diversi, Quadro RT, imposta sostitutiva 26%. Superata la lettura art. 44.
  • Dal 2025: nessuna variazione sulla classificazione; viene meno la franchigia €2.000 (L. 207/2024, efficace dal 1° gennaio 2025).

La lettura "reddito di capitale / Quadro RL" del 2022 è ancora citata in articoli non aggiornati. Se la trovi, verifica la data: se è precedente alla Circ. 30/E/2023, riflette un quadro superato.

2025–2026: le aliquote cambiano

La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto due modifiche rilevanti:

Abolizione della franchigia €2.000 — efficace dal 1° gennaio 2025. Ogni euro di plusvalenza o provento da cripto-attività è tassabile, anche importi minimi.

Aumento dell'aliquota al 33% — efficace dal 1° gennaio 2026. L'aliquota ordinaria passa dal 26% al 33%. Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro ai sensi del Regolamento MiCAR restano al 26%.

Riepilogo per anno d'imposta:

  • 2023 e 2024: 26%, franchigia €2.000
  • 2025: 26%, nessuna franchigia
  • Dal 2026: 33% (26% per e-money token euro-MiCAR), nessuna franchigia

Contestualmente è stata introdotta una nuova opzione di rivalutazione con imposta sostitutiva del 18% sul valore al 1° gennaio 2025, con possibilità di versamento rateale. L'elezione era possibile entro novembre 2025.

2026: DAC8 entra in vigore

Dal 1° gennaio 2026 è operativa in Italia la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita con D.Lgs. 194/2025 (GU 22 dicembre 2025). I Crypto-Asset Service Provider (CASP) autorizzati nell'Unione Europea — exchange, custodi, piattaforme di staking — sono ora obbligati a raccogliere e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti residenti in Italia.

Cosa viene trasmesso: dati anagrafici e codice fiscale, saldi per ogni account, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi wallet di destinazione dei prelievi.

Tempistiche: i CASP trasmettono i dati all'AdE entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2026; la prima trasmissione avverrà entro il 30 giugno 2027. Lo scambio automatico tra le amministrazioni fiscali dei 27 Paesi UE avverrà entro il 30 settembre 2027.

Cosa cambia praticamente: il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026) è ancora pre-trasmissione — l'AdE non ha ancora un flusso automatico dai CASP. Dal periodo 2026 in poi, l'AdE riceverà la fotografia completa delle posizioni su exchange UE. Questo non introduce nuovi obblighi dichiarativi per il contribuente (gli obblighi Quadro RW/RT esistevano già), ma aumenta significativamente la capacità di controllo incrociato.

Wallet self-custody: la trasmissione degli indirizzi wallet di destinazione dei prelievi consente ricostruzioni parziali dei flussi on-chain. Chi detiene cripto in self-custody non è esente dagli obblighi di dichiarazione preesistenti.

Dove siamo oggi (giugno 2026)

Quadro attuale al momento della pubblicazione:

  • Classificazione: redditi diversi, art. 67 co. 1 lett. c-sexies TUIR — sia plusvalenze che proventi da staking
  • Aliquota: 33% per i redditi 2026 (26% per e-money token euro-MiCAR); 26% per i redditi 2025
  • Franchigia: abolita dal 2025
  • Dichiarazione: Quadro RT del Modello Redditi PF (o Quadro T del 730, disponibile dal 2025) + Quadro RW per il monitoraggio
  • DAC8: dati 2026 in raccolta, prima trasmissione AdE entro 30 giugno 2027

Per i calcoli di imposta, usa i calcolatori di soldiefisco. Per situazioni non standard (DeFi complessa, staking con sostituto d'imposta, NFT, eredità di cripto), consulta un commercialista aggiornato sulla normativa cripto.

Questa guida descrive il quadro normativo vigente alla data indicata. La normativa fiscale sulle cripto-attività è un'area in evoluzione: verifica sempre la data di aggiornamento e consulta un professionista per la tua situazione specifica. Non costituisce consulenza fiscale o legale.