Calcolatore tasse criptovalute 2026
Inserisci i tuoi acquisti e le tue vendite di criptovalute per calcolare l'imposta sostitutiva dovuta secondo la normativa italiana vigente. Il calcolatore supporta il metodo FIFO e LIFO, le aliquote 2025 e 2026, e la deroga per le stablecoin denominate in euro ai sensi del Regolamento MiCA.
Come funziona
Le criptovalute — denominate cripto-attività dalla normativa italiana — generano redditi diversi di natura finanziaria soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-sexies del TUIR, introdotto dall'art. 1, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Il presupposto impositivo è la plusvalenza realizzata: la differenza positiva tra il corrispettivo netto di vendita e il costo di acquisto, comprensivo delle commissioni di transazione.
Anno d'imposta 2025 (da dichiarare nel Modello Redditi 2026): aliquota sostitutiva del 26% su tutte le cripto-attività, senza soglia di esenzione (L. 197/2022, art. 67 co. 1 lett. c-sexies TUIR).
Anno d'imposta 2026 (da dichiarare nel Modello Redditi 2027): la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha elevato l'aliquota al 33% per le cripto-attività in generale. Fanno eccezione le stablecoin denominate in euro conformi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), che restano al 26%. Le regole sulla tassazione delle cripto sono cambiate più volte dal 2022: se vuoi capire come si è arrivati al quadro attuale, leggi la nostra guida alla confusione fiscale crypto.
Metodi di calcolo — FIFO e LIFO: il metodo FIFO (First In, First Out) imputa alle vendite i lotti acquistati per primi; il metodo LIFO (Last In, First Out) imputa prima i lotti più recenti. Il costo di acquisto per ogni lotto include le commissioni pagate all'atto dell'acquisto; il corrispettivo netto di vendita è ridotto delle commissioni di vendita.
Minusvalenze e riporto perdite: se le cessioni producono una perdita netta, questa può essere portata in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro anni d'imposta successivi (art. 68, co. 5 TUIR). La perdita deve essere indicata in dichiarazione anche nell'anno in cui si realizza.
Quadro RW: indipendentemente dal realizzo di plusvalenze, le cripto-attività detenute tramite intermediari non residenti o wallet personali devono essere indicate nel quadro RW del Modello Redditi (monitoraggio fiscale), come chiarito dalla Circolare AdE n. 30/E del 27 ottobre 2023.
Come si versa: l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze cripto si paga tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1715 (Risoluzione AdE n. 36/E del 26 giugno 2023). Il versamento avviene in un'unica soluzione, in sede di saldo delle imposte sui redditi.
Esempio pratico
Acquisto di 0,5 ETH il 10 gennaio 2026 a € 3.000 per ETH (costo totale € 1.500, commissione € 15), venduti il 15 settembre 2026 a € 4.200 per ETH (ricavo lordo € 2.100, commissione € 21).
- Costo di acquisto rettificato: € 1.500 + € 15 = € 1.515,00
- Corrispettivo netto di vendita: € 2.100 − € 21 = € 2.079,00
- Plusvalenza realizzata: € 2.079,00 − € 1.515,00 = € 564,00
- Aliquota 2026, crypto generica (L. 207/2024): 33%
- Imposta sostitutiva dovuta: € 564,00 × 33% = € 186,12
Con le stesse operazioni ma per anno d'imposta 2025, l'aliquota sarebbe stata il 26% → imposta € 146,64. Se invece di ETH si trattasse di una stablecoin EUR MiCA venduta nel 2026, l'aliquota resterebbe al 26% (L. 207/2024, deroga stablecoin euro-MiCA) → imposta € 146,64.